Legislazione e amministrazione fiscale


La Repubblica Argentina non ha un codice fiscale (revenue code). Le diverse categorie di imposte sono regolate da diverse leggi.

Il potere esecutivo è responsabile della riscossione delle imposte sui redditi, sui beni personali, l'IVA (imposta sul valore aggiunto) nel territorio dello Stato e la distribuisce ad ogni provincia, in virtù di un precedente accordo.

Il Governo della Città di Buenos Aires e la maggior parte delle province hanno sottoscritto un convegno per evitare la doppia o molteplice imposizione dell’imposta provinciale sulle entrate lorde (impuesto sobre los ingresos brutos) che si applica sulle imprese con attività in più di una giurisdizione.

Le leggi e le ordinanze fiscali sono integrate da regolamentazioni tributarie emesse dal Potere Esecutivo.

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Legislazione fiscale
Amministrazione
Imposta sui redditi
Imposta sui beni personali
Imposta sull’reddito minimo presunto
Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Imposte Interne (Imposte specifiche)
Imposta sui combustibili liquidi e gas naturale
Liquidazione e riscossione dell’imposta
Interessi, sanzioni e illeciti
Processo giudiziario





Informazione fiscale

Categorie di contribuenti presso l’AFIP
Regime Generale
Regime semplificato: Monotributo
"Clave Fiscal” (Codice PIN)
Codice di identificazione (C.D.I.)
Certificato di Beni Registrabili






Amministrazione


L'A.F.I.P., -Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche- è responsabile per la riscossione e la gestione delle imposte nazionali.

La gestione dell’A.F.I.P. è eseguita dall'Amministratore Federale, che è allo stesso livello che un Segretario di Stato. È secondato da tre direzioni generali: la Direzione Generale delle Imposte, la Direzione Generale delle Dogane e la Direzione Generale delle Risorse per la Sicurezza Sociale.

L’A.F.I.P. ha il potere e le responsabilità stabilite dalla legge. Ha fra le sue facoltà regolamentare le leggi tributarie, interpretarle e agire come giudice amministrativo. Quest'ultima attività può essere delegata ad altri funzionari attraverso una decisione esplicita.

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Imposta sui redditi

Introduzione.

Ai sensi della legge dell’imposta sui redditi in Argentina, i residenti sono tassati sui loro redditi complessivi. I non residenti sono tassati solo sui loro redditi provenienti da fonte argentina.

Le società residenti sono quelle imprese, associazioni, fondazioni, fidecommessi, fondi di investimento che sono registrati in Argentina. Inoltre, si è ritenuto che è residente qualsiasi altra società ed impresa individuale che si trovi situata in Argentina.

Le società devono presentare la dichiarazione dei redditi annuali assieme ai bilanci d’esercizio. Le dichiarazioni devono riflettere le modifiche che sono state fatte per determinare l'imponibile sugli utili o la perdita dell’esercizio annuale e il calcolo del gravame. Devono essere presentate presso l’A.F.I.P. entro un periodo di cinque mesi dopo la fine del esercizio fiscale.


Società per azioni

Esercizio fiscale
Le società costituite stabiliscono il termine dell’esercizio fiscale in qualsiasi mese dell'anno, secondo la volontà societaria. Deve avere una durata di 12 mesi per essere considerato un esercizio fiscale regolare. Tutte le società costituite formalmente, fra esse le società per azioni, devono fare i calcoli dell'imposta sui redditi sulla base dell’utile netto ottenuto nel suo anno fiscale dalle scritture contabili.

Base Imponibile
Le società devono presentare una dichiarazione sulla base dei dati rilevati nel proprio bilancio. Gli utili imponibili sono determinati ai sensi della legge. Il guadagno netto risultante dal bilancio è oggetto di adeguamenti in base alla legge.

Le filiali e gli altri stabilimenti delle società, persone o enti all'estero, devono tenere le loro registrazioni contabili separatamente dalla loro sede e dalle altre filiali, e devono fare gli adeguamenti necessari per la determinazione dei redditi di fonte argentina.

Oneri deducibili
Le spese che la legge dell’imposta sui redditi consente siano dedotte sono quelle sostenute per ottenere, mantenere e preservare i profitti. La legge prevede il trattamento fiscale di oneri particolari e ammette, in modo specifico, la detrazione di determinati concetti. Si presume che le spese sostenute all'estero sono relative alle retribuzioni estere e non possono essere detratte, a meno che si possa dimostrare che sono attinenti a redditi di fonte argentina. I costi connessi con l'attività derivati in parte da utili di una fonte estera, o che devono essere considerati esenti da imposta, devono essere dedotti nella stessa proporzione tra profitti imponibili e non imponibili.

Perchè un costo possa essere deducibile deve essere documentato.

A norma dell’art. n. 82 a 84 e n. 87 - Legge n. 20628 (testo in vigore dal 1997)


Oneri non deducibili
La legge prevede quali sono le spese che non saranno deducibili, a prescindere dalla categoria.
A norma dell’art. n. 88 - Legge n. 20628 (testo in vigore dal 1997)

Rimanenze
La legge prevede le modalità di valutazione delle rimanenze.
A norma degli art. n. 52 al 57 - Legge n. 20628 (testo in vigore dal 1997)

Perdite
Per il calcolo dell'utile netto si compensano i risultati netti ottenuti nell'anno fiscale, in ciascuna e tra le diverse categorie.
Se in un anno le società subiscono una perdita, questa potrà essere dedotta dal soggetto passivo dagli utili imponibili ottenuti nei Cinque (5) anni immediatamente seguenti. Dopodiché, se rimane un residuo di perdita non può essere detratta negli anni successivi.

Le perdite derivanti da attività i cui risultati non saranno considerate di fonte argentina, solo potranno essere compensate con profitti con la stessa condizione.

A norma dell’art. n. 19 della legge 20628 (testo in vigore dal 1997).

Esenzioni
La legge prevede i redditi che per le loro caratteristiche sono esenti dal pagamento delle imposte.

A norma dell’art. n. 20 della legge 20628 (testo in vigore dal 1997).

Aliquota
L’aliquota generale è stata fissata al 35%.

A norma dell’art. n. 69 della lege 20628 (testo in vigore dal 1997)

Registrazioni contabili
Le persone giuridiche devono presentare assieme alle dichiarazioni, una copia della relazione di controllo contabile annuale, il bilancio e il conto economico, vidimati da commercialista.

Il Codice di Commercio sancisce sull’obbligo della tenuta di libri. Devono essere rilegati, numerati progressivamente in ogni pagina e bollati dal Registro Pubblico di Commercio.

Le filiali di imprese straniere che operano in Argentina devono mantenere le sue registrazioni contabili in modo separato da quelle delle case centrali e devono fare gli adeguamenti necessari per determinare i profitti netti di fonte argentina. Se questa disposizione non è adempita, l'A.F.I.P. potrà determinare l'esistenza di una sola entità economica e calcolare il reddito imponibile su questa base.

Beneficiari all’Estero
Quando si fanno versamenti a società, imprese o qualsiasi altro beneficiario all’estero, tranne che sia diversamente previsto dalla legge, chi paga deve fare il contributo, sotto forma di pagamento unico e definitivo, del trentacinque per cento (35%) di tali retribuzioni.

Questi soggetti sono coloro che percepiscono i loro guadagni all'estero, direttamente o tramite procuratori, agenti, rappresentanti o qualsiasi altro mandatario nel paese e coloro che, avendo percepito il reddito nel paese, non abbiano accreditato residenza stabile nella Repubblica Argentina.

A norma degli art. n. 91 a 93 della legge 20628 (testo in vigore dal 1997)

Ai fini fiscali, le operazioni tra società affiliate sono considerate operazioni tra terzi, a condizione che le clausole e le condizioni dei contratti siano fissati in base al principio di "arm's length" (parità di negoziazione tra parti indipendenti). Gli accordi su canoni e generalmente qualsiasi altro patto sul trasferimento di tecnologia devono essere iscritti presso l'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale. I canoni per l'uso delle marche depositate non possono essere detratte dai profitti soggetti ad imposta.

Prezzi di trasferimento
Quando le clausole e le condizioni delle operazioni non adempiscono il principio di "arm's length", si procederà alla rettifica degli utili nell'ambito di uno dei seguenti metodi: dei prezzi comparabili, prezzo di rivendita, costo maggiorato, la ripartizione degli utili, margine netto della transazione.

Le operazioni delle società per azioni, imprese individuali o fidecommessi con persone domiciliate in paradisi fiscali non saranno considerate transazioni "arm's length".

Le autorità fiscali possono chiedere ad un contribuente residente di presentare le informazioni relative alle transazioni fatte con le filiali, in connessione con il metodo dei prezzi di trasferimento e le modalità delle attività delle società controllate.

Risoluzione Generale (AFIP) n. 1122/2001

Categorie dei redditi
La legge stabilisce quattro categorie di redditi: i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di impresa e i redditi del lavoro personale (dipendente e autonomo). La dichiarazione riflette l'utile netto per ogni categoria e, dopo di detrarre le deduzioni consentite dalla legge, si determina il reddito soggetto a imposta o la perdita. Tutte le informazioni fornite dai contribuenti nelle loro dichiarazioni sono soggette a revisione e accertamento da parte dell’AFIP.

Redditi fondiari
Sono i profitti catalogati nella prima categoria, devono essere dichiarati dal proprietario che ha informato i proventi in denaro o in natura di beni immobili.

A norma dell’art. n. 41 a 44 della legge 20628 (testo in vigore dal 1997)

Redditi di capitale
Sono profitti della seconda categoria i redditi percepiti dal possesso di titoli, obbligazioni, polizze di cassa, prestiti in denaro, titoli chirografari o privilegiati, con o senza intervento di notaio, e qualsiasi importo che sia il prodotto della collocazione del capitale, qualunque sia il suo nome o forma di pagamento.

A norma degli art. 46 a 48 legge 20628 (testo in vigore dal 1997)

Redditi di impresa
Sono profitti della terza categoria, quelli ottenuti da parte delle società commerciali, le associazioni e le fondazioni costituite nella Repubblica Argentina.

Inoltre, appartengono a questa categoria le entrate ottenute da stabilimenti commerciali, industriali, agricoli, minerari o di qualsiasi altra specie organizzati come impresa stabile, appartenenti ad associazioni, società o imprese, qualunque sia la loro natura, costituite all'estero o a persone fisiche residenti all'estero.

A norma degli art. 49 e 69 della legge 20628 (testo in vigore dal 1997)

Redditi del lavoro personale (dipendente e autonomo)
Questa categoria comprende gli stipendi dei dipendenti del settore pubblico o privato, gli onorari professionali, le pensioni e gli stipendi pagati ai soci e gestori delle società. Nel caso dei dipendenti, il datore di lavoro deve trattenere l’imposta e deve presentare una dichiarazione annuale relativa ai redditi soggetti a imposta dei dipendenti, trattenute, utili esenti da imposte e l’imposta sul reddito che abbia trattenuto un’altro datore di lavoro.


Persone fisiche

Tutti i profitti ottenuti da persone fisiche sono soggetti al gravame di emergenza che sancisce questa legge.

I soggetti, residenti nella Repubblica Argentina, sono tassati sui guadagni totali ottenuti nell’interno o all'estero.

I non residenti sono imposti solo sui loro profitti di fonte argentina.

Sono residenti della Repubblica le persone fisiche che abitano più di sei (6) mesi nel territorio dello stato durante l'anno fiscale.

Deduzioni personali
Le persone fisiche residenti possono detrarre dal profitto / utile netto i concetti enumerati dalla legge.
È possibile accedere alla lista di concetti con il corrispondente importo annuo per ogni tipo di deduzione consentito cliccando qui

La legge permette detrazioni per le spese funerarie sostenute durante l'anno fiscale per un importo di $ 996,23.


Le aliquote d’imposta sul reddito

ALLEGATO III RISOLUZIONE GENERALE (AFIP) n. 2299
N. 90 DELLA LEGGE DELL’IMPOSTA, (TESTO IN VIGORE DAL 1997)

UTILI NETTI IMPONIBILI ACCUMULATI A PAGARE
PIU DI $ A $ $ PLUS % ECCEDENZA $
0 10.000 - 9 0
10.000 20.000 900 14 10.000
20.000 30.000 2.300 19 20.000
30.000 60.000 4.200 23 30.000
60.000 90.000 11.100 27 60.000
90.000 120.000 19.200 31 90.000
120.000 onwards 28.500 35 120.000



A norma dell’art. n. 90 - Legge 20628 (testo in vigore dal 1997)

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Imposta sui beni personali


Sono soggeti dell’imposta:

Le persone fisiche domiciliate nel paese e le successioni indivise costituite nel paese, per i beni situati nel paese e all'estero.
Le persone fisiche e sucessioni indivise domiciliate all'estero, per i beni situati nel paese.



Sono soggetti dell’imposta le persone fisiche o sucessioni indivise per i beni che possiedano alla fine di ogni anno calendario (31 dicembre), anche per quanto riguarda i beni inclusi nei processi economici.

A norma dell’art. n. 17 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

I beni situati nell’interno dello Stato sono: beni immobili, ipoteche su beni immobili situati in Argentina, navi, aerei, automobili, beni mobili registrati, denaro contante o depositi, obbligazioni, azioni e altri titoli rilasciati da istituzioni pubbliche o private, prestiti, diritti su brevetti, marchi, diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore delle opere letterarie, scientifiche o di qualsiasi altro lavoro artistico, ecc.

A norma dell’art. n. 19 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

Inoltre, tra i beni all'estero sono inclusi: beni immobili, ipoteche su beni immobili situati all'estero, navi o aerei e automobili registrate all’estero, azioni e obbligazioni emesse da istituzioni straniere, i depositi in contante in istituti bancari esteri, obbligazioni emesse da soggetti stranieri, i prestiti in cui i debitori sono domiciliati all'estero, ecc.

A norma dell’art. n. 20 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

Esenzioni
La legge stabilisce quali sono i beni esentati dal pagamento dell’imposta.
A norma dell’art. n. 21 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

Valutazione dei beni
La legge dell’imposta sui beni personali stabilisce le modalità per valutare i beni del paese e quelli all'estero per la liquidazione del gravame.

A norma degli articoli 22 e 24 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

Non hanno l’obbligo di pagare l’imposta sui beni personali i soggetti i cui beni valutati in conformità con le disposizioni di legge, è pari o inferiore a Pesos trecentocinquemila ($ 305.000).

A norma dell’art. n. 24 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

Aliquote fiscali
L’imposta a pagare dai contribuenti si calcola sul valore totale dei beni soggetti ad imposta, ad esclusione dei titoli e azioni nel capitale di una società retta dalla legge 19.550, -escluse le imprese individuali-, il cui importo è superiore a $ 305.000. L’aliquota per ogni caso è:

a)
0,50% se il valore totale dei beni gravati è superiore a $ 305.000 fino a $ 750.000
b) 0,75% se il valore totale dei beni gravati è superiore a $ 750.000 fino a $ 2.000.000
c) 1,00% se il valore totale dei beni gravati è superiore a $ 2.000.000 fino a $ 5.000.000
d) 1,25% se il valore totale dei beni gravati è superiore a $ 5.000.000

Le persone domiciliate in Argentina, siano persone fisiche, società per azioni o qualsiasi altra specie di organizzazione, che possieda, gestisca, goda, ecc. i beni, di proprietà di persone domiciliate all'estero che sono soggetti a imposizione fiscale, sono tenuti a pagare un’aliquota del 1,25% sul valore della proprietà.

A norma dell’art. n. 26 della legge 23966 (testo in vigore dal 1997)

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Imposta sull’reddito minimo presunto

Si stabilisce un'imposta sul reddito minimo presunto applicabile nel territorio dello Stato, sulla base degli attivi valutati ai sensi della legge n. 25.063.

A norma dell’art. n. 1 della Legge 25063.

Sono soggetti dell’imposta:

Le società, imprese, o le aziende individuali domiciliate nel paese.
Le persone fisiche e le successioni indivise proprietarie d’immobili rurali in relazione a tali proprietà.
Gli stabilimenti domiciliati o, che si trovino nel paese, in virtù dello svolgimento di attività commerciali, industriali, agricoli, industria del bestiame, silvicoltura, l'estrazione mineraria o di altro tipo, per fini di speculazione o di profitto, di produzione di beni o di prestazioni di servizi, appartenenti a persone fisiche o giuridiche domiciliate all’estero, o ad aziende individuali o successioni situate all’estero.

La base imponibile del gravame è costituita dai beni dell’attivo gravati nel paese, valutati ai sensi della legge.

A norma degli art. n. 4 al 7, 10 e 11 della Legge 25.063

Beni situati all'estero
La legge stabilisce quali sono considerati i beni situati in modo permanente all'estero.
A norma degli art. n. 8 e 9 della Legge 25063


Esenzioni
La legge stabilisce i beni che per le loro caratteristiche, sono esentati dal pagamento del gravame.
A norma dell’art. n. 13 della Legge 25.063


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Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Ambito
L'imposta sul valore aggiunto si applica su:
Le vendite di cose mobili all'interno del territorio dello stato da un soggetto passivo.
Le prestazioni di servizi all'interno del territorio dello stato.
L'importazione di beni mobili.
La prestazione di servizi all'estero, quando l'uso effettivo o la gestione è svolta in Argentina, e gli utenti sono soggetti dell’imposta e responsabili iscritti.


A norma dell’art. n. 1 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)
La legge dell'imposta sul valore aggiunto definisce esplicitamente il concetto di vendita.
A norma dell’art. n. 2 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)


Soggetto passivo
Sono soggetti dell’imposta sul valore aggiunto coloro che:
a)
Le vendite di cose mobili all'interno del territorio dello stato da un soggetto passivo.
b)
Le prestazioni di servizi all'interno del territorio dello stato.
c) L'importazione di beni mobili.
d) La prestazione di servizi all'estero, quando l'uso effettivo o la gestione è svolta in Argentina, e gli utenti sono soggetti dell’imposta e responsabili iscritti.

A norma dell’art. n. 4 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

Evento Imponibile
La legge definisce il momento in cui il soggetto passivo ha perfezionato l’evento imponibile.
A norma dell’art. n. 5 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

Esenzioni:
Esenzioni nel territorio dello Stato:
La legge sancisce le vendite e le prestazioni che per le loro caratteristiche sono esenti da imposta.
A norma dell’art. n. 7 della Legge 20631 (T.O. 1997)

Esenzioni per l'importazione e l'esportazione
La legge prevede le importazioni e le esportazioni che sono esenti da imposta.
A norma dell’art. n. 8 e 9 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

Aliquota dell’imposta
L'aliquota è del 21%
A norma dell’art. n. 28 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

Base Imponibile
La legge definisce in ogni caso la base per calcolare l'imposta.
A norma dell’art. n. 10 e 25 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

Dichiarazione di IVA
Il periodo d'imposta è il mese calendario. I contribuenti devono presentare una dichiarazione dal 18 al 22 di ogni mese posteriore al mese in questione. In caso d’importazione l'IVA è calcolato e pagato assieme ai pagamenti sui dazi doganali.

Regime speciale per l'esportazione
Le esportazioni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Gli esportatori possono calcolarlo come un credito d'imposta pagata rispetto delle materie prime e altri acquisti relativi alle esportazioni. Nel caso in cui la detrazione del credito d'imposta non sia possibile o già sia stato dedotto in parte, l'importo in eccesso di credito inutilizzato è consentito usarlo come credito d’altre imposte, o altrimenti, sarà restituito ai contribuenti.
A norma dell’art. n. 43 della Legge 20631 (testo in vigore dal 1997)

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Imposte Interne (Imposte specifiche)

Si stabiliscono nel territorio dello Stato imposte interne sul tabacco, bevande alcoliche, birra, bevande analcoholiche, sciroppi, estratti e concentrati, automobili e motori automobilistici gasoil, servizi di telefonia mobile e satellitare; champagne, sugli oggetti di lusso e veicoli a motore e motori, imbarcazioni da passeggio e sportive e aeromobili, per essere applicate ai sensi della presente legge.

A norma dell’art. n. 1 della Legge 24674

Evento Imponibile
Questa imposta si applica sul dispendio dei beni elencati sopra. Si considera "dispendio" il trasferimento e l'importazione di merci per il consumo o la rivendita. Nel caso di bevande alcoliche, "dispendio" s’intende il trasferimento da parte di un fabbricante o importatore o da parte della persona che ha effettuato la preparazione.
A norma dell’art. n. 56 della Legge 3764 (testo in vigore dal 1979)

Monto Imponibile
La base imponibile è il prezzo di vendita netto che è pagato al soggetto passivo, ad eccezione delle sigarette tassate sul prezzo di vendita al consumatore. Il "prezzo netto di vendita" è il prezzo netto di sconti, interessi e I.V.A.
A norma dell’art. 4 della Legge 24674

Nel caso delle importazioni, la base imponibile sarà del 130% l'importo risultante dalla somma della base imponibile per i dazi doganali più le imposte applicate alla transazione, IVA esclusa.

Quando sono venduti i prodotti importati soggetti ad imposta, l'importatore può considerare credito fiscale l'imposta riscossa sul “dispendio” che risulti dall'imposta già versata al momento dell’importazione.

A norma dell’art. n. 7 della Legge 24674


Aliquote

Tabacco Sigarette

60%

Altri
16% - 20%
Bibite alcoliche
12% - 20%
Champagne
12%
Birra
8%
Bibite analcoliche, sciroppi e liquori
8%
Automobili, motori gasoil
10%
Articoli di lusso
20%
Navi e aeromobili
4% or 8% (a seconda del loro valore)



Servizi Telefonia Mobile e Satellitare
Si stabilisce un’aliquota del quattro per cento (4%) per quanto riguarda l'importo fatturato per la fornitura di servizi agli utenti di telefonia mobile e satellitare.

A norma degli art. n. 30 a 32 della Legge 24.674


Calcolo dell’imposta e riscossione

L'imposta risultante dalle disposizioni della legge deve essere liquidata e pagata ogni mese calendario sulla base di una dichiarazione fatta su modulo ufficiale.

A norma dell’art. n. 13 della Legge 24.674

Trattamento delle esportazioni

I prodotti d’origine nazionale soggetti a questa legge sono esenti da imposta -a condizione che non sia avvenuto l’evento imponibile- durante l'esportazione o siano inclusi nella lista di "ranch" di navi in traffico internazionale o di compagnie aeree internazionali.

A norma dell’art.n. 10 della Legge 24.674


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Imposta sui combustibili liquidi e gas naturale

La legge stabilisce nel territorio dello Stato, in modo che impatti soltanto in una delle fasi della circolazione, un’aliquota sul trasferimento a titolo oneroso o gratuito per i seguenti prodotti di origine nazionale o importati: benzina con o senza piombo, benzina naturale e benzina vergine, solventi e acquaragia, gasolio, diesel oil, cherosene e gas naturale per uso automobilistico.

A norma degli art. 1, 4 e 10 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1998)

Evento Imponibile
La legge definisce il momento in cui avviene l’evento imponibile.

A norma degli art. n. 3 e 7 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1998)

Sono soggetti dell’imposta:

a) Coloro che fanno le importazioni.
b) Le società che refinano o commerciano combustibili liquidi e/o altri derivati di idrocarburi in tutte le sue forme.
c) Le società che producono, ellaborano, fabbricano od ottengono beni imponibili, direttamente o tramite terzi.


A norma dell’art. n. 3 della Legge 23966 (testo in vigore dal 1998)

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Liquidazione e riscossione dell’imposta

Dichiarazione e liquidazione amministrativa del gravame
La liquidazione e la riscossione dell’imposta ai sensi della legge devono essere effettuate sulla base di dichiarazioni che devono presentare i responsabili per il suo pagamento, secondo le modalità e formalità stabiliti dall’A.F.I.P.

A norma dell’art. n. 11 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

La dichiarazione è soggetta a verifiche amministrative e, nonostante che l'imposta, in ultima analisi, sia determinata dalla liquidazione fatta dall’A.F.I.P. fa responsabile al dichiarante per il gravame che risulti da quest’ultima.

A norma degli art. n. 13 e 15 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Accertamento d’ufficio
Se le dichiarazioni non sono state presentate o sono impugnabili, l'A.F.I.P. procederà a determinare l'imponibile fiscale o la perdita, se del caso, e a liquidare il gravame a pagare, sia direttamente, in base alla conoscenza di fatti certi, o indirettamente, in base a una valutazione, con elementi che possono solo presumere la sua esistenza e il suo importo.

A norma degli art. 16 e 19 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Ricorsi disponibili

Contro i provvedimenti che sanciscono sanzioni o che determinano imposte e accessori, in modo certo o presunto, o contro quelli dettati nel processo amministrativo di rimborso nei casi autorizzati dalla legge, i contribuenti possono presentare entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica il ricorso di riconsiderazione o d’appello.

A norma degli art. 76 a 80 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)

L'A.F.I.P. ha ampi poteri per controllare in qualsiasi momento, anche per quanto riguarda i periodi fiscali in corso, attraverso i suoi funzionari e dipendenti, l’adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle risoluzioni e dalle istruzioni amministrative da parte dei responsabili, tramite l’accertamento di qualsiasi presunto responsabile.

A norma degli art. 35 e 36 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)


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Interessi, sanzioni e ileciti

Interessi
La mancanza totale o parziale del pagamento delle imposte, delle ritenute, delle percezioni, degli acconti e degli altri pagamenti in acconto, farà nascere l’obbligo di versare un interesse moratorio, dalle date di scadenza, senza diritto d’interpello.
A norma dell’art. n. 37 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Infrazioni Formali – Sanzioni
Quando vi è l'obbligo di presentare dichiarazioni, l'assenza di farlo entro i termini stabiliti dall'A.F.I.P., sarà punito, senza preavviso, con una multa di PESOS duecento ($ 200), che sarà aumentato a PESOS quattrocento ($ 400) in caso di società, associazioni o enti di qualsiasi tipo, stabiliti nel paese o aziende di qualsiasi natura od oggetto che appartengano a persone fisiche o giuridiche domiciliate, stabilite o radicate all'estero.

A norma dell’art. n. 38 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Saranno puniti con una multa di PESOS centocincuanta ($ 150) a PESOS duemilacinquecento ($ 2.500) le violazioni alle disposizioni della presente legge, alle rispettive legislazioni fiscali, ai decreti regolamentari e a qualsiasi norma che stabilisca o esiga l’adempimento di obblighi formali orientate a determinare la responsabilità fiscale, per fare la verifica e l’accertamento che di essa facciano i responsabili.

La sanzione pecuniaria sarà aumentata fino a un massimo di PESOS quarantacinquemila ($ 45.000), nei casi stabiliti dalla legge.

A norma dell’art. n. 39 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Chiusura
La legge stabilisce coloro che saranno puniti con una sanzione pecuniaria di PESOS trecento ($ 300) a PESOS trentamila ($ 30.000) e la chiusura di tre (3) a dieci (10) giorni dei locali, degli uffici, dei locali commerciali, industriali, agricoli o di prestazione di servizi, a condizione che il valore dei beni o dei servizi in questione superino la somma di PESOS dieci ($ 10).

A norma degli art. 40 e 44 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)

L'omissione delle imposte – Sanzioni

Chi non adempisca il versamento delle tasse per la mancanza della presentazione di dichiarazioni o per essere inesatte quelle presentate, sarà punito con una sanzione pecuniaria regolabile tra il cinquanta per cento (50%) al cento per cento (100%) dell’imposta non pagata, non ritenuta o non percepita oportunamente. La stessa pena si applica ai sostituti d’imposta che abbiano omesso di agire come tali.

Sarà punita con una sanzione pecuniaria di una (1) a quattro (4) volte l’imposta non versata o non ritenuta quando si tratti di operazioni tra società locali, imprese, fidecommessi od organizzazioni stabili situate nel territorio dello Stato con persone fisiche, giuridiche o qualsiasi altro ente domiciliato, constituito, o situato all'estero.

A norma dell’art. n. 45 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Frode – Sanzioni
Chi per mezzo di dichiarazioni ingannevoli u occultamento malizioso, per azione od omissione, frodara il Fisco, sarà punito con una sanzione pecuniaria di due (2) a dieci (10) volte l'importo delle imposte evase.

A norma degli art. n. 46 a 48 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)

Prescrizione
Le azioni e le competenze del Fisco di determinare ed esigere il pagamento delle imposte previste dalla presente legge e per applicare ed effettivizzare le sanzioni pecuniarie e le chiusure in essa previste, prescrivono:

a) Nel corso di cinque (5) anni nel caso di contribuenti iscritti.
b) Nel corso di dieci (10) anni in caso di contribuenti non iscritti.

Prescrivono ai cinque (5) anni le azioni per esigere il rimborso o recupero di tasse. Il termine decorre dal 1 ° gennaio dell'anno successivo alla data a partire dalla quale sia procedente tale restituzione.

A norma degli art. 56 a 69 della Legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998)

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Processo Giudiziario

Si potrà interporre querela nei confronti del Fisco, dinanzi al Giudice Nazionale del rispettivo distretto, a condizione che la somma in questione sia maggiore a PESOS duecento ($ 200).

A norma degli articoli 82 a 91 della Legge 11.683 (testo in vigore dal 1998)


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Informazione fiscale

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI PRESSO L’AFIP
Ci sono due categorie di contribuenti presso l’AFIP. Coloro che sono iscritti nel regime generale e coloro che sono iscritti nel regime semplificato o Monotributo

CONTRIBUENTI DEL REGIME GENERALE:
Sono considerati contribuenti del regime generale le persone fisiche o giuridiche, soggetti ad alcuna delle seguenti imposte: l'Imposta sul reddito, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l’Imposta sui Beni Personali, l'Imposta sul reddito minimo presunto (impuesto a la ganancia mínima presunta), e qualsiasi altra imposta nazionale che sia soggetta alla riscossione ed accertamento da parte dell'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche –AFIP-. I datori di lavoro e / o lavoratori autonomi, devono essere iscritti al regime generale. Alcuni contribuenti del regime generale, in base a determinati parametri stabiliti dalla legge, possono scegliere ed iscriversi nel regime semplificato (Monotributo).

CONTRIBUENTI DEL MONOTRIBUTO:
Il regime Monotributo consiste in concentrare su di una unica tassa l’ingresso di un importo fisso che comprende un componente di previdenza sociale e un’altro impositivo.
L'obbligo di pagamento è mensile. L’ingresso dei vari componenti è obbligatorio con le eccezioni stabilite dalla normativa vigente.
I datori di lavoro iscritti nel Monotributo devono registrarsi e pagare i contributi dei loro lavoratori nell'ambito del Regime Generale.
Iscrizione degli stranieri presso l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche
Il “Codice Unico di Identificazione Tributario” –CUIT- è un codice numerico che identifica in modo univoco i contribuenti presso l’AFIP.
Gli stranieri residenti in Argentina, che non sono muniti di un documento civico argentino devono fornire i seguenti documenti:
Carta d’Identità rilasciata dalla Polizia Federale
Certificazione o numero di pratica assegnato dal Dipartimento per l'Immigrazione, precisando la natura della loro residenza;
Fotocopia della documentazione, per il confronto con l'originale, che farà l'ufficio in questione.
L’AFIP-DGI rilascia la CUIT, la cui durata massima è di 2 anni.


Iscrizione degli stranieri presso l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche
Il “Codice Unico di Identificazione Tributario” –CUIT- è un codice numerico che identifica in modo univoco i contribuenti presso l’AFIP.

Gli stranieri residenti in Argentina, che non sono muniti di un documento civico argentino devono fornire i seguenti documenti:
Carta d’Identità rilasciata dalla Polizia Federale
Certificazione o numero di pratica assegnato dal Dipartimento per l'Immigrazione, precisando la natura della loro residenza;
La prestazione di servizi all'estero, quando l'uso effettivo o la gestione è svolta in Argentina, e gli utenti sono soggetti dell’imposta e responsabili iscritti.

L’AFIP-DGI rilascia la CUIT, la cui durata massima è di 2 anni

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Regime Generale

Luogo di presentazione
Le domande d’iscrizione e / o il cambiamento dei dati devono essere fatte nell’ufficio della giurisdizione del domicilio fiscale del richiedente.

Modelli a presentare
Si deve presentare il modello F.460/F per la registrazione e / o il cambiamento dei dati.
Si deve presentare il modello F.561 se si possiede filiali o altri stabilimenti compresi nella attività o, se si è responsabile sulle imposte interne con un locale che fa la frazione o elaborazione di prodotti soggetti ad accisa.

Si deve presentare il modello F.581 al momento di ottenere il documento d’identità argentino.
Questa amministrazione offre diversi modi per ottenere il modelo F.460/F via web.

1)
In un formato interattivo, che consente di completare i dati del modello sul proprio computer e stamparlo per la sua presentazione.
2)
in formato PDF, che permette la stampa del modello, per essere completato a mano.



Dati da compilare nel modello F.460/F
La copertura sarà effettuata nelle aree in cui si deva fare la domanda di aggiornamento dei dati.
Se non conosce il codice della sua attività, secondo il nomenclatore corrente, clicca qui.

Documenti necessari
Per fare la domanda d’iscrizione e / o cambiamento dei dati personali, si deve presentare la sotto elencata documentazione:

- Fotocopia della carta d'identità o una prova o un certificato attestante il numero di pratica assegnato dal Dipartimento di Immigrazione e l'indicazione della natura della residenza.
L’AFIP-DGI assegnerà il Codice (CUIT) in base alla documentazione di cui al punto precedente.
Gli stranieri devono tramitare il documento argentino e comunicare il numero dato all’AFIP-DGI con il modello F581 entro i primi dieci (10) giorni di averlo ricevuto, presso l’ufficio in cui essi sono registrati.
Si deve dimostrare l'esistenza e la veridicità del domicilio fiscale dichiarato.


Domicilio fiscale
In occasione della presentazione del modello F460/F per la registrazione o cambiamenti del domicilio fiscale deve essere indicato il domicilio fiscale al punto 3 del modello, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 11.683 (testo in vigore dal 1998) e la Risoluzione Generale 2109/06 (AFIP).
Per stabilire l'esistenza e la veridicità del domicilio fiscale, il modello deve essere accompagnato da almeno due (2) delle documentazioni enumerate dalla Risoluzione Generale 10/1997 (AFIP).
Quando i modelli F/460/F e / o F561 sono presentati da persone autorizzate, tutori o rappresentanti legali, si devono accompagnare i documenti che dimostrano il carattere contestato.


Adesione a imposte e regimi fiscali
L’adesione a imposte e a regimi fiscali si trasmette in via telemática. Si accede con il “Codice Fiscale” al Servizio “Sistema Registral”. Si usa il canale “Registro Tributario” tramite il modello “F420T Alta de Impuestos /Regímenes”.
Per visualizzare il processo di adesione, clicca qui.

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Regime semplificato: Monotributo


Luogo di presentazione
I soggetti che non hanno il “Codice Fiscale” –CUIT- dovranno richiederlo prima dell’adesione al Regime Semplificato.
Per fare la domanda bisogna recarsi presso l’ufficio della AFIP-DGI del domicilio fiscale del contribuente.
Il contribuente potrà gestire il Codice PIN (CLAVE FISCAL) per fare l’adesione online al Regime Semplificato nell’ufficio della AFIP-DGI dov’è iscritto.


Modelli a presentare
I soggetti che non hanno il “Codice Fiscale” –CUIT- dovranno richiederlo prima dell’adesione al Regime Semplificato.
Per fare la domanda d’adesione è necessario compilare il modello F183/F.


Documentazione
Allegato al modello F.183/F i responsabili devono presentare carta d'identità, passaporto o certificato del Dipartimento per l'Immigrazione.


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“Clave Fiscal” (CODICE PIN)

Adempimenti per stranieri con attività nella Repubblica Argentina.

Certificato di Residenza Fiscale
Codice d’identificazione (CDI)
Certificato di Beni Registrabili
Importazione ed esportazione di servizi
Certificato di Residenza Fiscale



Considerazioni preliminari
La Risoluzione n. 37/2007 del Ministero dell'Economia e della Produzione stabilisce che l’AFIP deve intervenire in maniera diretta per il rilascio del certificato di residenza fiscale.


Presentazione della domanda
Il richiedente deve iniziare la procedura della domanda del certificato di residenza fiscale, presso gli uffici della Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche.
Nel caso di soggetti registrati in Argentina, le richieste devono essere presentate presso l’ufficio dell'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche in cui sono iscritti.

Come dimostrare lo status di residenza
Le persone di esistenza fisica o giuridica residenti nella Repubblica, secondo le disposizioni dell'articolo 119 della legge relativa all'imposta sul reddito (testo in vigore dal 1997), dimostrano il loro status di residenza nel paese, con la presentazione della documentazione elencata di seguito:
Le persone fisiche con nazionalità argentina, native o naturalizzate: Libretto d’Arruolamento, Libretto Civico o Documento Nazionale d’Identità e / o di un passaporto
Le persone fisiche di nazionalità straniera: con certificato rilasciato dal Dipartimento per l'Immigrazione, che autorizza il loro soggiorno nel paese, il passaporto o documento d’identità nazionale.
Le Successioni Indivise, in cui il defunto, alla data della morte, fosse residente nel paese: la documentazione di cui ai punti precedenti, a seconda dei casi.

I soggetti elencati nella lettera a) dell'articolo 69 della legge sull'imposta sul reddito: il contratto sociale o statuto iscritti presso l'Ispettorato Generale di Giustizia, copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione (o del organo di governo) del ultimo anno per determinare la sede della direzione.

Le imprese (società di capitale, società di persone, imprese individuali) con sede o situate nella Repubblica Argentina, ai sensi della lettera b e ultimo paragrafo dell’articolo 49 della legge dell'imposta sul reddito: contratto sociale, o, certificato rilasciato dall'autorità consolare competente con il domicilio reale o legale come prova esauriente.
I Trust, previsti dalla legge n. 24.441: la prova della loro inclusione in tale regime giuridico, con l’iscrizione rispettiva.
I fondi comuni d’investimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 24.083 e la sua modifica: dal regolamento di gestione con l’iscrizione nel Registro Pubblico del Commercio.

Società di fatto: quando tutti i soggetti che partecipano in qualità di soci sono residenti richiederanno un certificato a nome della società, altrimenti, si rilascerà soltanto un certificato per ogni socio residente. Per i casi descritti, dovranno esibire il modello F 460 / J presentato opportunamente e Documento Nazionale d'Identità di ciascuno dei soci.


Documenti da presentare
Il richiedente deve compilare il modello allegato “Solicitud Certificado de Residencia Fiscal" (Domanda di Certificato di Residenza Fiscale”), accompagnato da un modello “Multinota” (F. 206) con la documentazione dettagliata qui di seguito:
DNI / Libretto Civico / Libretto d’Arruolamento in originale e fotocopia
Passaporto originale e fotocopia di tutte le pagine, anche se sono in bianco.


Certificato
L’ufficio dell’AFIP riceve i documenti, fa la verifica e rilascia il certificato che sarà inviato via posta al indirizzo del richiedente.
Per ritirare il certificato personalmente e che questo non sia inviato per posta, si deve manifestare questa situazione al momento della domanda. In questo caso, il certificato potrà essere ritirato presso l'Ufficio dove è stato richiesto.
Verificare l'identità del agente dell’AFIP che ha firmato il Certificato di Residenza Fiscale.


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Codice di identificazione (C.D.I.)

Il Codice di identificazione CDI è un codice numerico che l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche attribuisce alle persone fisiche o giuridiche che non hanno CUIT o CUIL , quando non hanno l’obbligo fiscale d’iscriversi -(tributi e previdenza sociale)-.

Per la richiesta del CDI si compila il modello “F663 Nuevo Modelo”, che si può ottenere via web accedendo a www.afip.gov.ar o si puó ritirarlo in qualsiasi agenzia del AFIP-DGI.

La pratica per l’ottenimento del CDI si svolge presso l’ufficio dell’AFIP - Direzione Generale Impositiva- in base al domicilio fiscale del contribuente.

È necessario presentare originale e fotocopia del passaporto per gli stranieri non residenti in Argentina. Se lo straniero è “non residente in Argentina”, ma la sua residenza è nei paesi confinanti può presentare una carta d'identità rilasciata dal suo paese d'origine.

Inoltre i non residenti che non sono entrati nel paese e fanno operazioni dall'estero, in caso di non avere passaporto, devono presentare il documento del paese di origine. La presentazione sarà fatta del rappresentante legale, curatore o, se necessario, dal mandatario, che deve avere CUIT, CUIL O CDI e domicilio nel paese.

Nel caso di persone di esistenza ideale costituite all'estero dovranno presentare:

-Documentazione dello status giuridico.
-Copia autenticata dello statuto.
-Nota come dichiarazione giurata con l’elenco delle norme che regolano la costituzione, il funzionamento e l’eventuale scioglimento della società.
- Allegazione documentale che dimostri il rapporto del procuratore, mandatario o rappresentante con la società. Nota come dichiarazione giurata con l’elenco delle norme che regolano gli atti firmati di designazione del procuratore o mandatario quando sono stati rilasciati nel paese di costituzione dell'ente.
-Traduzione certificata da traduttore pubblico matricolato in Argentina con apostilla, quando la documentazione allegata è scritta in una lingua straniera.

Nel caso di rappresentanze diplomatiche. devono presentare originale e fotocopia del certificato attestante la rappresentanza diplomatica rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto.

La procedura può essere fatta tanto personalmente come con l'intervento di terzi nel caso di stranieri non residenti in Argentina. Personalmente si firma il modulo dinanzi all’agente dell’ufficio AFIP-DGI dove procede la l’iscrizione. Con l’intervento di terzi, la firma del titolare deve essere certificata da parte della polizia, da una banca o notaio. Nel caso che intervenga un procuratore o rappresentante legale, come richiesto per i non residenti che non sono entrati nel paese, corrisponde accompagnare la documentazione dalla quale possa verificarsi tale facoltà.

Le banche radicate nella Repubblica Argentina, prima dell'apertura di un conto di una persona fisica residente all'estero, che opera dall'estero e non ha Codice Fiscale (CUIL, CUIT, CDI), devono chiedere all'AFIP-DGI, come rappresentanti, il Codice di Identificazione (CDI).

La persona autorizzata dalla banca deve rivolgersi alla “División Entidades Auxiliares” (Divisione Enti Ausiliari) sita in via Hipólito Yrigoyen 370 – 1º Piano - Ufficio 1029, Città di Buenos Aires - Argentina, per ritirare una busta chiusa contenente il codice di usuario, la password e l'indirizzo elettronico al quale accederà per fare la transazione telematica.

A tal fine, deve consegnare una nota in cui si indicano, oltre ai dati dell'istituzione bancaria, il suo cognome e nome, numero e tipo di documento d’identità e l'indirizzo email per comunicare eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi nella procedura.

A tale scopo, di seguito vengono elencati i documenti che dovranno essere presentati:
Cognome e Nomi del residente all'estero.
Tipo e numero del documento di identità (passaporto o documento del paese di origine, quando no abbia passaporto).
Data di nascita
Sesso
Domicilio di Residenza (via, numero, città, stato / provincia)
Paese di origine


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Certificato di Beni Registrabili

La procedura deve essere eseguita quando vi è l'acquisizione del diritto di dominio e condominio, a seguito di transazioni in beni mobili e immobili registrabili.
Si devono soddisfare le seguenti condizioni:
Beni immobili: quando il prezzo indicato in uno degli atti di cui al punto precedente o la base ai fini del pagamento delle imposte fondiarie o simili, è pari o superiore alla somma di $ 300.000 (trecentomila pesos di corso legale in Argentina) o il loro equivalente in dollari o in euro a seconda del momento della quotazione.

Beni mobili registrabili:
Veicoli e natanti: se il valore complessivo dell'acquisizione è superiore alla somma di $25.000 (venticinque mila pesos di corso legale in Argentina) o il loro equivalente in dollari o in euro a seconda del momento della quotazione.


Aerei: Per tutti senza alcuna esclusione.
Nel caso di beni immobili la procedura per l'ottenimento del Certificato di Beni Registrabili (Certificado de Bienes Registrables) inizia con la domanda del COTI (Codice Offerta di Trasferimento di Proprietà) dal proprietario del bene prima di verificarsi uno dei seguenti atti: trattativa, l'offerta o il trasferimento di beni immobili costruiti o da costruire. È adempimento a carico del notaio originare il certificato al momento della scrittura, come previsto nella Risoluzione Generale (AFIP) 2371/07.

Nel caso dei beni mobili registrabili la procedura della presentazione del modello “F 381 (nuevo modelo)”, presso l’ufficio AFIP-DGI a seconda del caso:

Contribuenti sotto il controllo della “Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales” de la AFIP: presso la “Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales” (Direzione Grandi Contribuenti Nazionali).

Contribuenti iscritti presso gli uffici del AFIP-DGI: nell’ufficio in cui sono iscritti.

Altri contribuenti: nell’ufficio AFIP-DGI della giurisdizione del loro domicilio.

Gli adempimenti entro i termini stabiliti per ogni situazione sotto indicata sono:
Nel caso di beni immobili: entro 15 giorni successivi dopo la scrittura, il notaio deve informare il numero e la data della scrittura, come pure l'importo del trasferimento della proprietà. Poi, il sistema informatico rilascia il certificato di beni registrabili, da presentare al Registro della Proprietà Immobiliare, al fine di procedere con l’iscrizione della proprietà.

Altri beni registrabili: entro 10 giorni successivi a quello in cui si formalizzi l’iscrizione nel registro.


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Importazione ed Esportazione di Servizi nella Repubblica Argentina


Introduzione

In seguito a difficoltà interpretative per coloro che hanno attività nel mare, il decreto n. 679/1999 aggiunge un articolo, con lo stesso criterio seguito dall’imposta sul reddito, sulla base delle disposizioni della Convenzione sui diritti del mare.
Pertanto, le norme generali in materia dell’imposta riferiti alla vendita di beni mobili situati nel territorio della Repubblica Argentina e alle opere, locazioni e prestazioni di servizi nel paese, sono applicabili a quelle relative alla esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali che si trovano:

Nella piattaforma continentale:
secondo la definizione della Convenzione, comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine verso il bordo esterno del marginecontinentale, o fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, se il bordo è inferiore a quella distanza.

Nella zona economica esclusiva: è una zona al di là del mare territoriale, che non si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base.
Nelle Isole artificiali, installazioni e strutture stabilite in quella zona.

Ambito Spaziale
Territorio Continentale Piattaforma Continentale Zona Economica Esclusiva Isole artificiali, installazioni e Strutture


Pertanto si considerano:

Realizzate nel interno della Repubblica Argentina: le transazioni che sono fatte nei settori nominati in precedenza.

Importazione: L'introduzione di merci da parte degli esportatori dell’estero a queste aree.

Esportazione: spedizione di prodotti all’estero provenienti da queste zone

Non fatte nel territorio: le prestazioni di servizi offerte nelle aree suddette, cui utilizzazione o sfruttamento viene effettuato all'estero.

Gravate: le operazioni fatte all'estero, cui utilizzazione o sfruttamento viene effettuato in queste aree.

Prestazioni di servizi effettuate all’estero e utilizzate nella Repubblica Argentina (importazione di servizi)

La legge IVA in relazione al suo oggetto, ha stabilito le seguenti definizioni:


Esclude

Servizi prestati nel paese  sfruttati o utilizzati all’estero.  Esportazione di servizi

Include:

servizi forniti all'estero utilizzati o gestiti nel paese, quando i prestatori sono i seguenti:
1. soggetto IVA da altri fatti imponibili.
2. e soggetto Responsabile Iscritto.


Il fatto imponibile nuovo viene tipificato da due elementi condizionati: che il prestatore sia soggetto ad altre operazioni imponibili effettuate in Argentina, e che sia responsabile iscritto.  In questo modo rimangono fuori dall’oggetto della legge i soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti, non gravate o consumatori finali.

"Prorata della base imponibile ":...-" Quando le prestazioni riferite dalla legge sono destinate indistintamente a operazioni gravate, esenti o non imponibili, e l’appropriazione a una o all’altra non fosse possibile, la determinazione dell’imposta si fará sulla proporzione del prezzo netto risultante dalla fattura o documento equivalente rilasciato dal prestatore dell’estero corrispondente alla prima. "


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Perfezionamento del momento in cui sorge l’imposizione

La legge n. 25.063 dispone per i casi d’importazione di servizi:

Regola Generale:

Fine della prestazione o pago totale o parziale, quello che succede prima.

Regola Specifica:

Per i servizi finanziari: data di scadenza per il pagamento delle prestazioni o percezione totale o parziale,  quello che succede prima.

Liquidazione dell'imposta

Regola Generale:

Cuadro de texto:

La liquidazione e il pagamento si fanno entro i 10 giorni lavorativi posteriori al perfezionamento del fatto imponibile ai sensi della lettera h) dell’art. 5° della Legge del I.V.A.

Eccezione::

Cuadro de texto:

Prestatore Ente Legge n. 21.526: Liquidazione e pagamento mese calendario (modulo mensile)

Cuadro de texto:

Servizi Continui: Liquidazione e pagamento mensile o contrattuale (contratto in cui viene fissato il prezzo del servizio, tempo di fatturazione. Dettame 39/98)


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Trasporto internazionale e servizi connessi:

La legge prevede le eccezioni seguenti:

Il trasporto internazionale di passeggeri e merci
I noleggi a scafo nudo e di navi per il trasporto internazionale

Per queste operazioni non si applica l’esclusione d’oggetto prevista per le esportazioni di servizi stabilite nella Legge dell’IVA, poiché sono comprese nell'oggetto.  La legge le esenta dall'imposta e le assimila alle operazioni d’esportazione, mantenendo il diritto di recuperare le tasse che sono state fatturate per beni, servizi e locazioni destinate a quelle prestazioni.

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Esportazione di servizi:

Sono le prestazioni di servizi che sono svolte dentro la Repubblica Argentina per essere utilizzate o sfruttate economicamente all'estero.
Dal 01/01/99, le esportazioni di servizi sono escluse dall'oggetto d'imposta, il che significa che non sono in grado di computare i crediti d'imposta vincolati, e quindi rappresentano un maggior costo della prestazione in questione.



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